RISARCIMENTO DEL DANNO DA ABUSIVA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE
Sempre più numerosi sono i Giudici del Lavoro che riconoscono il risarcimento del danno subito dai docenti, dal personale ATA e, in generale, da tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione (nel pubblico impiego privatizzato), a causa dell’abusiva reiterazione di contratti a termine per periodi superiori a 36 mesi.
In seguito a procedure di infrazione avviate dall’Unione Europea per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, lo Stato italiano è intervenuto con l’emanazione del D.L. n. 131/2024, cd. “Decreto Salva Infrazioni”, il cui art. 12 ha modificato l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, riconoscendo un indennizzo economico compreso tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione, salvo il maggior danno ove provato, rimettendo al giudice la determinazione del quantum in relazione alla gravità della violazione, al numero dei contratti a termine e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.
Al ricorrere di determinati presupposti, beneficiando di un onere probatorio senz’altro agevolato, il lavoratore che abbia subito l’abusiva reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi ha diritto al risarcimento del danno, cd. “danno comunitario”, quantificabile in un importo compreso tra 4 e 25 mensilità dell’ultima retribuzione.
Per ottenere il risarcimento è tuttavia necessario adire il Giudice del Lavoro competente con ricorso individuale, azione che non è preclusa neppure nell’ipotesi di indizione, da parte del MIM o della Pubblica Amministrazione in generale, di procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione è stata costante nell’affermare che l’indizione di un concorso non costituisce garanzia di assunzione né mezzo idoneo a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 30779/2025 del 23 novembre 2025, nonché del recente decisum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 gennaio 2026, che hanno nuovamente riconosciuto il pieno diritto al ristoro dei danni derivanti dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine, in applicazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lo studio legale ribadisce la necessità di promuovere ricorsi individuali dinanzi al Tribunale del Lavoro competente.
Il ricorso è rivolto ai docenti e al personale ATA della scuola pubblica attualmente precari che abbiano prestato servizio alle dipendenze del MIM con reiterati contratti a termine al 31 agosto o al 30 giugno, anche non consecutivi, per un periodo superiore a 36 mesi, pari ad almeno quattro contratti o quattro annualità; ai docenti e al personale ATA della scuola pubblica ormai assunti a tempo indeterminato, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per l’abusiva reiterazione di contratti a termine, anche non consecutivi, per un periodo superiore a 36 mesi; al personale precario di enti locali, Regioni o di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione che sia stato assunto nel tempo con contratti a tempo determinato, anche non consecutivi, per un periodo superiore a 36 mesi; nonché al personale già stabilizzato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, per il risarcimento dovuto in ragione dell’abusiva reiterazione di contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi antecedente alla stabilizzazione.
Per l’avvio del ricorso è necessaria la preventiva diffida e messa in mora del MIM o del datore di lavoro pubblico competente, nonché la trasmissione della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e la durata dei contratti a termine.
Per aderire all’azione giudiziaria o per ricevere informazioni sui documenti necessari, sui costi del giudizio o per prenotare una consulenza, è possibile compilare il form sottostante.
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